Come detto tempo fa, dal 3 agosto non è più in vigore la “+ dai – versi”, almeno per alcuni tipi di onlus. La norma che la sostituirà entrerà in vigore solo dal 2018, quindi c’è un “buco” temporale in cui bisogna capire come gestire le detrazioni alle donazioni verso enti non profit. Gianpaolo Concari, su Quinonprofit.it, spiega come stanno le cose, entrando nei dettagli tecnici. Riportiamo parte del suo intervento.
Con effetto 3 agosto 2017, non ci sono dubbi in merito: come anticipato qui da Carlo Mazzini l’art. 14, decreto legge n. 35/2005 (la “+ dai – versi”) è stato svuotato della parte normativa che interessa le Onlus (quindi anche le Odv e le Ong) e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, legge n. 383/2000.
Viva “la + dai – versi” !
Resta in piedi, almeno fino al 31.12.2018, l’agevolazione per le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004 e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal 1° gennaio 2018 va invece in vigore, in via transitoria, l’art. 83 del d.lgs. 117/2017 che si applica alle Onlus (Odv e Ong comprese) e alle Aps iscritte nel registro nazionale già citate in precedenza.
Il periodo transitorio lo dispone l’art. 104, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e terminerà con l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore che dovrebbe vedere la luce tra un anno e mezzo o due, salvo complicazioni e secondo la seguente tabella di marcia:
– l’art. 45, comma 1, d.lgs. 117/2017 dispone che entro 180 giorni dall’entrata in vigore della riforma (entro il 30/01/2018 – vi tolgo il disturbo di fare i conti) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà individuare la struttura in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
– successivamente, entro il 2 agosto 2018, secondo l’art. 53, comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovranno essere individuate le procedure di iscrizione, modifica e cancellazione dal registro;
– poi, entro i successivi 180 giorni (cioè entro il 30/01/2019) dall’entrata in vigore del decreto di cui al punto precedente, le Regioni e le Province autonome dovranno disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore e…
– entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro. Su questo punto non è chiaro se tale struttura informatica vedrà la luce in contemporanea con la definizione della procedura dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione (quindi entro il 2 agosto 2019) o se potrà partire prima.
Le complicazioni potrebbero essere rappresentate da qualche Regione o Provincia autonoma che si metta di traverso e faccia ricorso al TAR o alla Corte costituzionale, ma francamente spero di no perché ho già il mal di testa così…
Come detto in precedenza, nel comma 2 dell’art. 83 troviamo una versione più aggiornata della “+ dai – versi”, versione nella quale è eliminato il tetto massimo di 70.000 euro/anno per le erogazioni liberali ed è introdotto il concetto di “riporto delle perdite per erogazioni liberali”. In altri termini se l’erogazione liberale è maggiore del reddito complessivo dichiarato, la relativa perdita può essere riportata nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto.
Nello stesso comma si dispone che un successivo decreto interministeriale (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) saranno individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
L’occasione di tale decretazione potrebbe essere utile per meglio coordinare il criterio di valorizzazione dei beni donati (costo specifico per la produzione o l’acquisto? valore normale?) che dovrà essere utilizzato ai fini delle imposte sui redditi.
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Foto di Didier Weemaels su Unsplash