La lista Falciani potrebbe forse diventare strumento di recupero dell’evasione fiscale anche in Italia. La Commissione tributaria della Lombardia ha infatti dato torto a un ricorrente che chiedeva che essa fosse dichiarata inutilizzabile a causa dell’“irritualità nell’acquisizione dei dati”. Proprio le modalità di recupero delle cartelle bancarie, sottratte alla Hsbc dal suo ex dipendente Hervé Falciani, hanno bloccato finora l’utilizzo della lista. Da tempo su ZeroNegativo seguiamo le vicende legate a questo documento (che contiene anche i dati di 5.728 contribuenti italiani), che gira ormai dal 2009 e ha già permesso al fisco francese di recuperare 223 milioni di euro e 262 milioni a quello spagnolo.
La sentenza lombarda costituisce un nuovo passo avanti per mettere quei dati nelle mani della Guardia di finanza e del fisco, e trasformarli quindi in prove utili a risalire a quanti, tra quei quasi 6mila nominativi, hanno evaso le tasse. Secondo la Finanza, dalla lista «si potrebbe “ricavare” un “tesoretto” non da poco: 6,9 miliardi di dollari». È dei giorni scorsi la notizia che anche il Regno Unito sta utilizzando con successo la lista Falciani per smascherare i propri evasori. Lin Homer, responsabile dell’autorità fiscale HM Revenue and Customs, ha infatti dichiarato che grazie a essa sono stati recuperati 135 milioni di sterline. «“E non abbiamo ancora finito”, ha aggiunto la Homer, precisando che sono ancora in corso 13 indagini». Insomma il documento che l’Italia stenta a considerare “elemento probatorio” è potenzialmente uno strumento decisivo per la lotta a questo tipo di evasione fiscale, ma col passare del tempo la sua forza potrebbe spegnersi, nel caso i futuri indiziati iniziassero a pensare a delle contromosse per eludere le indagini.
Quanto alla sentenza della commissione tributaria, le motivazioni addotte per motivare il cambio di indirizzo sono due, come scrive il Sole 24 Ore: «1) La direttiva comunitaria 2011/16/Ue sulla collaborazione tra gli Stati dell’Unione nello scambio di informazioni fiscali ha fatto venir “meno il segreto bancario”. Pertanto, “anche qualora le circostanze utilizzate come presupposto per gli accertamenti provenissero dalla lista Falciani, l’operato dell’Agenzia (delle entrate, ndr) si dovrebbe ritenere legittimo”. 2) L’irritualità nell’acquisizione dei dati per le verifiche fiscali non comporta automaticamente l’inutilizzabilità “in mancanza di una specifica previsione in tal senso”, naturalmente ad esclusione dei “casi in cui viene in discussione la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio”. Inoltre la sentenza cita un precedente della Cassazione secondo cui “l’acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta l’inutilizzabilità” se manca un divieto ad hoc in tal senso».
Se vi siete persi la vicenda dall’inizio, vi invitiamo a consultare il primo articolo che pubblicammo due anni fa. Qui invece trovate l’elenco di tutti gli articoli pubblicati su ZeroNegativo in proposito.