Il disegno di legge delega di riforma fiscale e assistenziale poggia su mezzi di copertura «incerti, limitati e talora superati dagli eventi» e, dal punto di vista dei contenuti, «soffre non di rado di genericità e indeterminatezza». Inoltre, «ove dovessero concretizzarsi le perplessità a proposito del sistema di copertura disegnato nel ddl, rischierebbe di risultare compromesso il percorso di riforma fiscale e con esso la spinta che la stessa riforma dovrebbe assicurare alla ripresa dell’economia». Un taglio della spesa sociale, così come previsto dal ddl, è «difficilmente da percorrere», perché finirebbe per colpire i ceti più deboli e in più avrebbe effetti negativi per l’economia del Paese simili a «quelli derivanti da un prelievo fiscale eccessivo e distorto».

Questa, in sintesi, l’opinione della Corte dei conti sulla norma al vaglio della commissione Finanze della Camera. Secondo il documento firmato dal presidente Luigi Giampaolino, quella proposta, più che una riforma, è un obiettivo di risparmio e di taglio dagli esiti incerti e dagli effetti imponderabili. Nella spesa sociale ci sarebbe ben poco da risparmiare, essendo l’ammontare complessivo attestato sui 30 miliardi, 40 se si considerano anche alcune prestazioni previdenziali come la reversibilità. «D’altra parte, -sottolinea la Corte- non si può ignorare che in molti casi si è in presenza di erogazioni monetarie che fanno parte di una politica “nascosta” di contrasto alla povertà, compensativa di un’offerta di servizi non sempre adeguata e uniformemente distribuita sul territorio. E, conseguentemente, non appare irragionevole attendersi che i risparmi di un riordino possano risultare in larga parte controbilanciati dalle risorse che sarà necessario mettere in campo per assicurare servizi adeguati ad una prevedibile impennata del fenomeno della non-autosufficienza». Attenzione perché, si avverte, tagliare può aiutare a risolvere una mancanza di liquidità immediata per lo Stato, ma poi saranno necessarie ulteriori risorse per gestire i problemi generati da una politica di questo tipo.

Osservazioni molto critiche anche sul “fondo per l’indennità sussidiaria” che, come prevede il disegno di legge, dovrebbe essere ripartito fra le regioni con «standard definiti in base alla popolazione residente e al tasso d’invecchiamento della stessa nonché a fattori ambientali specifici». Secondo la Corte ciò «lascia prefigurare una sorta di contingentamento della spesa impegnata dall’indennità di accompagnamento […], con il ribaltamento sulle regioni dell’onere di contenerne la futura dinamica». Nella disamina degli articoli del ddl la Corte giunge alla questione dei livelli essenziali di assistenza: «Non può essere sottovalutato il rischio che nella sua versione attuale, in mancanza di una chiara definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, la riforma possa portare, non tanto ad un’auspicabile concentrazione delle risorse sulle condizioni effettivamente meritevoli, ma ad una ulteriore compressione delle politiche a sostegno dei non autosufficienti». In merito, l’analisi guarda alle politiche di governo degli ultimi anni, segnate da riduzioni generalizzate delle erogazioni per il welfare: «Non si può ignorare, infatti, che negli ultimi anni le somme trasferite dallo Stato alle realtà territoriali a copertura degli interventi per l’assistenza hanno subito rilevanti tagli: il mancato rifinanziamento del fondo per le autosufficienze, la riduzione degli stanziamenti per il fondo politiche sociali e per la politica abitativa hanno già sensibilmente inciso sul quadro degli interventi in ambito locale». Il commento più caustico e ironico arriva da Pietro Barbieri, presidente di Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), quando dice: «Per una volta la Fish non ha nulla da aggiungere». Barbieri esprime poi la propria «soddisfazione di leggere motivazioni che da anni sosteniamo espresse dal massimo organo di giurisdizione contabile». Attendiamo di conoscere le valutazioni della Commissione. A breve, perché, aggiunge Giampaolino, sono necessari tempi stringenti di approvazione «per impedire che risulti inevitabile l’attivazione della clausola di salvaguardia del taglio automatico e lineare delle agevolazioni».