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Con l’ultimo decreto “svuotacarceri”, si cerca di mettere una pezza alla situazione disumana vissuta da molti detenuti in Italia, come stabilito dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani dell’8 gennaio 2013. L’istituzione comunitaria accoglieva l’istanza di alcuni carcerati, che denunciavano il trattamento subito durante la loro detenzione e che la Corte ha definito contrario all’articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo. La scadenza fissata per risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri era fissato a maggio di quest’anno, una scadenza certamente troppo ravvicinata per rifondare un sistema che soffre di problemi strutturali, non risolvibili a colpi di decreti. Tuttavia, la Corte ha giudicato positivamente gli sforzi compiuti dall’Italia in poco più di un anno dai tre governi che si sono succeduti, sospendendo il risarcimento milionario altrimenti dovuto ai richiedenti. Il nuovo termine è fissato per giugno 2015, quando ci sarà un nuovo esame dello stato delle carceri e un nuovo pronunciamento.

Il governo ha pragmaticamente pensato che, viste le cifre previste per un eventuale risarcimento, è molto più comodo trattare con un’altra moneta, ossia uno sconto di pena. Ecco perché il decreto legge introduce un nuovo articolo alla legge n. 354 del 1975, il 35-ter, dal titolo “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”. In esso si stabilisce che quando si accerta che il detenuto ha subito un trattamento contrario alla Convenzione per almeno quindici giorni, egli ha diritto a una riduzione della pena pari a un giorno ogni dieci durante i quali ha subito il danno. Quando il periodo di detenzione non consente tale sconto (perché il detenuto è già stato rilasciato, per esempio), allora si procederà a un risarcimento di 8 euro per ogni giorno di “maltrattamento”.

Il ragionamento del governo è comprensibile: visto che tra un anno potrebbe arrivare una gran “batosta” dall’Ue, tuteliamoci in anticipo come possiamo. Il problema è che la gestione di tale meccanismo potrebbe mandare in tilt gli uffici dei tribunali. Così scriveva il 16 luglio la redazione del Corriere di Brescia: «“Le richieste arrivate finora – commenta Monica Lazzaroni, presidente del Tribunale di Sorveglianza – sono solo la prima ondata”. Per la presidente l’ufficio non è pronto a gestire le richieste che arriveranno: “Siamo al collasso – afferma – non so come faremo. L’istruttoria è complessa e i tempi sono lunghi, a noi manca il direttore amministrativo e un magistrato, con una scopertura in pianta organica del 33 per cento”. Le richieste ci saranno anche perché è possibile chiedere un rimedio risarcitorio anche per detenzioni che risalgono a vent’anni fa».

Ci auguriamo che siano previste eccezioni in base alla pena commessa dai detenuti. I vari decreti “svuotacarceri” approvati negli ultimi anni prevedevano sconti di pena diversi in base al reato commesso. Qui, se la variabile principale è costituita dalle condizioni di detenzione, si rischia che lo stesso sconto di pena sia applicato a reati di gravità molto diversa, il che non è accettabile. Vedremo che succederà nei prossimi mesi, nel frattempo citiamo un caso piuttosto emblematico di come sia percepita la situazione all’estero: «La England and Wales High Administrative Court, nel marzo 2014 viene chiamata a giudicare sull’ammissibilità dell’estradizione di un soggetto destinato a scontare la pena in un carcere italiano. Sebbene non ci fosse nessuno specifico riferimento alla casa circondariale di Busto Arsizio (dati Antigone: capienza massima di 145, numero effettivo di detenuti 435) o Piacenza (omologato per 178, ospita 404 detenuti), gli stabilimenti “incriminati” nella sentenza Torreggiani e che presentano i maggiori problemi di sovraffollamento, la CorteiInglese, nella sua valutazione, giudica gli sforzi fatti dal governo italiano insufficienti ad arginare una situazione cronica. […] Per questa ragione rigetta l’istanza di estradizione».