Come abbiamo ricordato in più occasioni, l’approvazione del decreto legislativo numero 117 del 2017 ha di fatto abrogato la cosiddetta “più dai, meno versi”, la norma che permette di detrarre dall’imponibile le donazioni al volontariato da parte di persone fisiche e aziende. Non un’abrogazione tout court, nel senso che il nuovo Codice del terzo settore (cioè il decreto legislativo in questione) prevede infatti una correzione di quel sistema – non una sua cancellazione – che però entrerà in vigore l’anno prossimo. Nel processo di riforma, dunque, è stato fatto un errore per cui la vecchia legge è stata immediatamente abrogata, mentre si stabiliva per il 2018 l’attivazione delle nuove regole.

Sembra che il problema sia stato risolto, e dunque a breve dovrebbe essere approvata una nuova disposizione che farà da ponte tra le due norme, in modo che anche le donazioni effettuate tra agosto e dicembre 2017 possano essere messe in detrazione. Ma andiamo con ordine, riprendendo alcuni aspetti introdotti in merito dal nuovo Codice del terzo settore. In generale, il nuovo articolo che si occupa di questa materia è stato una buona notizia, visto che toglie il tetto dei 70mila euro sull’entità delle donazioni e inoltre amplia la platea di enti del terzo settore che possono garantire le agevolazioni ai propri donatori. Carlo Mazzini, che da tempo si occupa con competenza di temi relativi alla fiscalità del terzo settore, osservava con amarezza sul Sole 24 Ore del 30 agosto che «Stare cinque mesi senza “più dai, meno versi” appare davvero una beffa per le almeno 50mila organizzazioni che l’hanno finora fatta utilizzare ai propri donatori e che non avevano mai registrato alcuna dichiarazione sull’abrogazione improvvisa della norma». Di seguito, l’autore dell’articolo spiegava che «La soluzione a questa incongruenza dovrebbe arrivare per via interpretativa da parte dell’agenzia delle Entrate, dato che i tempi di una nuova legge vanificherebbero il carattere di urgenza assoluta della correzione».

La soluzione al problema è arrivata invece dal Parlamento (e senza seguire un percorso d’urgenza), come spiega lo stesso Mazzini in un post pubblicato sul suo blog Quinonprofit.it il 24 novembre: «Si tratta dell’atto della Camera 4741 che ora è all’esame dei deputati e che recepisce le modifiche – si spera senza cambiarle – effettuate dal Senato alla legge di conversione del decreto legge 148/17». Ecco l’articolo inserito nel decreto legge: «Art. 5-ter. – (Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore). — 1. All’articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: “Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h),” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h),”». È stato poi inserito un ulteriore corollario all’articolo 5, che introduce un chiarimento interpretativo in relazione all’articolo del decreto legislativo in questione: «Art. 5-sexies. – (Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117). – 1. L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017”».

Nonostante il solito italiano politichese utilizzato nella stesura delle norme, sembra piuttosto chiaro che questi articoli chiudono la questione e riaprono la possibilità di usufruire della “più dai, meno versi”, anche retroattivamente per le donazioni fatte a partire dal 3 agosto. Non è dato sapere, ed è di certo difficile da valutare, l’impatto che questo periodo di incertezza normativa abbia avuto sulla capacità delle associazioni di raccogliere donazioni.

Di certo si può osservare che imprecisioni o disattenzioni del genere destano sorpresa. Non perché si sospettino cattive intenzioni alla base, bensì perché questioni molto tecniche e delicate andrebbero gestite con maggiore attenzione, visto che tutti sanno quanto siano lunghi i tempi necessari a correggere un errore anche relativamente piccolo come questo. Siamo a circa quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo 117/2017, e ci vorranno ancora un paio di settimane affinché la vicenda sia ufficialmente chiusa («Il decreto legge deve essere convertito in legge entro il 15 dicembre prossimo, quindi è verosimile che con voto di fiducia o meno, non saranno apportate modifiche»), speriamo in maniera definitiva (fine e legislatura e nuove elezioni permettendo).