Una pratica utilizzata sempre più spesso dalla pubblica amministrazione (a tutti i livelli) è quella di minacciare (magari per disattenzione, impreparazione, cattiva organizzazione) la cancellazione di un diritto acquisito, per poi, quando si levano i cori di protesta, restituire (quasi sempre con qualche ammanco) il “maltolto”. Sta succedendo con le agevolazioni fiscali per le ong. Come rileva Carlo Mazzini (uno che sulle questioni fiscali del non profit ci azzecca spesso), un disegno di legge licenziato dal governo, se non modificato in sede di discussione parlamentare, azzererebbe di fatto ogni tipo di sgravio fiscale per le organizzazioni che si occupano di migliorare le condizioni di vita dei Paesi non Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Siamo certi che il «pasticcio», come lo definisce Mazzini, sarà rimediato nelle prossime settimane, ma può darsi che alla fine qualcosa si perda per strada, e le organizzazioni interessate dal provvedimento si trovino a dover “festeggiare” il ripristino di un diritto di cui già godevano.

Come si diceva in apertura, non è detto che dietro a questa pratica sempre più frequente ci sia un disegno, una volontà di creare tensione per poi creare le condizioni per “concedere” nuovamente un diritto, limando qua e là fondi e agevolazioni. Sta di fatto che accade. Ecco spiegata, in poche parole, la dinamica della questione: «Il pasticcio è: sono soggetti (andate all’art 24) della cooperazione allo sviluppo… e qui inizia una spataffiata di enti senza scopo di lucro che comprendono le onlus, le organizzazioni del commercio equo e solidale, le organizzazioni di cittadini immigrati, le cooperative e le imprese sociali, e ovviamente (anzi per prime) le ong. Più avanti si abroga la legge 49/87 che istituisce tra l’altro le ong (dettandone i requisiti ad oggi richiesti). C’è qualcosa che vi suona male? Avete ragione. Come si fa a elevare (rectius: mantenere) a soggetto della cooperazione internazionale un soggetto al quale fai mancare la terra sotto i piedi, la legge istitutiva, la legittimazione istituzionale e normativa? […] Nei nuovi elenchi dei soggetti della cooperazione internazionale dovrebbero trovare posto quindi le ong non più perché ong ma perché onlus. Ma sono onlus in quanto ong riconosciute idonee dal Ministero sulla base della legge 49/87 che però sarà abrogata. Quindi non saranno più Onlus!».

Il “giochino” può suonare complicato, e forse anche al legislatore è semplicemente sfuggito il corto circuito che si stava creando. Sta di fatto che l’errore (non vogliamo essere maliziosi e lo chiameremo così) è stato commesso e ora andrà riparato. Intanto alle ong (e al non profit in generale) arriva un messaggio di poca attenzione (se non di ostilità) da parte della pubblica amministrazione. Come pensare di costruire un futuro migliore per il Paese con chi licenzia strafalcioni del genere?